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U.R.T.U.M.A.
STATUTO E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 del C.C., una Unione tra proprietari di cavalli da corsa, trottatori ed ambiatori, con sede in Montegiorgio (AP), nell’Ippodromo San Paolo, Viale dell’Ippodromo 1, denominata : UNIONE REGIONALE TROTTO UMBRIA – MARCHE – ABRUZZO (U.R.T.U.M.A.). L’Unione è apolitica. Ha durata illimitata. ART. 2 L’Unione ha lo scopo di tutelare gli interessi della Categoria in generale e dei singoli soci in particolare, per quanto attiene la loro attività ippica. Più specificatamente: a) interviene presso gli Enti, Associazioni, Società di Corse, Sindacati, Funzionari, per la soluzione di ogni problema riguardante la Categoria ed i soci personalmente; b) stabilisce vincoli di solidarietà sportiva e di correttezza tra i singoli soci e cura le iniziative necessarie a dare incremento alla attività delle corse compresa l’istruzione delle pratiche per le concessioni di nuovi colori; c) gestisce i rapporti necessari con appositi centri di consulenza per questioni fiscali o legali, relative all’attività ippica generale e dei singoli soci; d) cura l’attuazione di un organismo federativo con associazioni analoghe di ogni regione, che abbiano per scopo il miglioramento dell’attività ippica sportiva nei diversi settori e/o l’incremento delle razze equine, al fine di coordinarne le finalità e di rappresentarle presso i pubblici poteri. ART. 3 Possono far parte dell’unione i proprietari di cavalli da corsa in possesso di colori, sia personalmente che con nome assunto, in conformità al regolamento E.N.C.A.T., che abbiano presentato domanda agli organi direttivi. L’appartenenza all’Unione comporta il rispetto delle norme statutarie, nonché delle decisioni degli organi della stessa. Il socio che non intende più far parte dell’Unione deve presentare le proprie dimissioni entro il 31 Ottobre dell’anno in corso e avranno effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo in poi. La mancata osservanza delle norme statutarie o comportamenti disonorevoli e scorretti, sia nell’ambito ippico, che fuori, comportano la radiazione del socio. Il provvedimento, previo avviso all’interessato che ha facoltà di essere ascoltato, è preso dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio per dimissione o per radiazione fa venir meno i diritti del patrimonio comune. ART. 4 Gli organi dell’Unione sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Revisori dei Conti. ART. 5 L’assemblea generale è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i proprietari titolari di scuderia in nome proprio o in nome assunto e quelli che rappresentano scuderie composte di società di persone o di capitali liberamente scelti tra loro. Le votazioni avvengono sempre a scrutinio segreto. Ogni scuderia esprime un voto purché abbia regolarmente rinnovato i propri colori all’E.N.C.A.T. nell’anno in corso, oppure nell’anno precedente. In quest’ultimo caso il diritto può esercitarsi solo non oltre il 30 Aprile. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, entro il mese di Maggio, ma può essere convocata in qualsiasi tempo dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o, qualora ne facciano richiesta scritta, almeno 20 soci. La convocazione per l’approvazione dei bilanci o per le nomine comprendente i relativi ordini del giorno, deve essere fatta per lettera raccomandata inviata all’indirizzo di ognuno dei soci, almeno 10 giorni prima della data fissata, mentre le restanti assemblee possono essere convocate a mezzo di comunicato pubblicato tempestivamente sulla stampa specializzata. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice e non sono ammesse deleghe. L’Assemblea nomina il Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano. L’Assemblea nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, approva i bilanci preventivi e consuntivi, decide in via straordinaria ed in presenza di almeno 1/5 dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Unione e ratifica l’operato del Presidente e del Consiglio Direttivo. ART. 6 Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Unione, attua le direttive e gli indirizzi espressi dall’assemblea dei soci, in conformità agli scopi istituzionali considerati nel presente statuto. E’ composto dal Presidente e da 4 membri eletti dall’Assemblea dei soci, appositamente convocata. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di indisponibilità subentrano i soci col maggior numero dei voti, dopo gli eletti. In parità, subentrano i soci più anziani di età. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o tre Consiglieri lo ritengano necessario. La convocazione viene fatta per lettera o per telegramma o, nei casi urgenti, telefonicamente, almeno 3 giorni prima della data della riunione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno tre Consiglieri. Nelle votazioni, nei casi di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente. ART. 7 Il Presidente rappresenta l’Unione presso i terzi, gli Enti ippici ed in giudizio, quale espressione della volontà degli organi sociali, provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni, coadiuvato dal segretario. In casi di urgenza può assumere iniziative personali che debbono essere ratificate a seconda delle competenze dal Consiglio Direttivo entro una settimana o dall’Assemblea entro 15 giorni. In caso contrario risponde in proprio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o di indisponibilità si effettueranno nuove elezioni. ART. 8 I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci in numero di tre di cui uno con funzioni di presidente. Durano in carica 4 anni, sono rieleggibili e curano il controllo della gestione economica dell’Unione. ART. 9 Il Segretario collabora con il
Presidente nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
e/o dell’Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni, cura la
conservazione del patrimonio, è capo del personale e sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Unione. Partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni di segretario e con voto non deliberante. E’ nominato dal Consiglio Direttivo. ART. 10 Il patrimonio dell’Unione è costituito da una trattenuta, la cui entità viene stabilita dall’Assemblea dei Soci, sulle vincite delle scuderie che ne fanno parte, da eventuali elargizioni di Soci, Enti, Comitati ed Associazioni e da entrate di qualsiasi natura. ART. 11 L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio il conto consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo saranno sottoposti, su proposta del Consiglio Direttivo e con relazione dei Revisori dei Conti, all’Assemblea ordinaria per l’approvazione. ART. 12 In caso di scioglimento dell’Unione ogni decisione sul patrimonio verrà decisa dall’Assemblea dei Soci che nominerà i liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti. ART. 13 Per quanto non previsto dal presente statuto vengono applicate le norme di legge. NORMA TRANSITORIA Fino all’Assemblea Generale che provvederà entro 2 mesi dalla costituzione dell’Unione alle nomine delle cariche sociali, l’Unione viene rappresentata da un Comitato “pro tempore” composto da tre soci, di cui uno con funzione di presidente, con compiti, seppur transitori, propri del Consiglio Direttivo, scelti con votazione dai soci che hanno dato la loro adesione all’Unione. |